STATUTO SOCIETA' ITALIANA DI CARDIOLOGIA
Art. 1 - DENOMINAZIONE
1.1 È costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Cardiologia", in seguito chiamata più brevemente Associazione
1.2 Essa si configura come libera Associazione, apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
1.3 L'Associazione è disciplinata dagli articoli 14 e se guenti del codice civile nonché dal presente Statuto.
1.4 L'Associazione ha sede in Roma, via Po n. 24.
Art. 2 - SCOPI
2.1 L'Associazione, nel rispetto dell'articolo 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e del decreto del Ministero della Salute 31 maggio 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004) opera per il perseguimento di finalità scientifiche, attività culturale e di promozione sociale. La Società non esercita la tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale
2.2 In particolare l'Associazione si propone l'attuazione dei seguenti scopi:
2.2.a) incrementare gli studi nel campo della cardiologia:
- favorendo i contatti tra gli studiosi;
- promuovendo le ricerche ed agevolando, mediante pubblica- zioni, la diffusione delle conoscenze in materia di cardiologia;
- organizzando congressi, riunioni e corsi di aggiornamento nonché scuole per l'aggiornamento continuo del Cardiologo;
- promuovendo la costituzione o partecipando alla costituzione di enti ed organizzazioni che abbiano come fine principale la promozione della conoscenza e della ricerca scientifica in cardiologia;
2.2.b) suggerire criteri per la programmazione e la realizzazione di istituzioni cardiologiche;
2.2.c) studiare problemi riguardanti l'educazione cardiologica e le organizzazioni sanitarie nel campo della cardiologia;
2.2.d) promuovere campagne di educazione sanitaria e ricerche epidemiologiche sulle malattie cardiovascolari
2.2.e) svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli Associati e dei cultori della cardiologia con programmi annuali di attività formativa di Educazione Continua in Medicina (ECM);
2.2.f) collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie ed altri Organismi e Istituzioni Sanitarie pubbliche
2.2.g) elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.), la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M.), l'Agenzia Italiana per il Farmaco (A.I.F.A.) ed altri organismi ufficialmente riconosciuti;
2.2.h) promuovere studi clinici, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici.
Art. 3 - ATTIVITA'
3.1. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere le seguenti attività:
3.1.a) organizzare manifestazioni, convegni e congressi sia direttamente che attraverso altri enti ed organizzazioni;
3.1.b) promuovere ed istituire organizzazioni, persone giuridiche ed enti finalizzati alla gestione delle attività che rivestono oggetto dell'Associazione ed in particolare delle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
3.1.c) collaborare con enti, associazioni ed istituzioni, sia pubbliche che private, aventi finalità analoghe;
3.1.d) organizzare, direttamente o attraverso altre organizzazioni, società ed enti, la pubblicazione e la distribuzione di documenti e testi inerenti agli studi ed ai convegni di cui l'Associazione si farà promotrice e/o organizzatrice.
3.2. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e con fini meramente strumentali, l'Associazione potrà costituire organizzazioni, enti, società e fondazioni con attività anche indirettamente analoghe alla propria, oppure assumere partecipazioni ed interessenze nelle medesime, che dovranno essere detenute con modalità statico-conservativa e senza ingerenza nella gestione della partecipata. È fatto comunque divieto all'associazione ed ai suoi legali rappresentanti di esercitare attività imprenditoriali o di partecipare ad esse, ad eccezione di quelle svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), con obbligo di conservazione di autonomia e indipendenza sia per l'Associazione che per i suoi legali rappresentanti.
3.3. Le attività sociali potranno essere finanziate solo attraverso i contributi degli Associati, di enti pubblici e di persone fisiche e giuridiche e altri soggetti privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) anche se forniti attraverso soggetti collegati.
3.4. Le attività di Educazione Continua in Medicina potranno essere finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli Associati, compresi i contributi industrie produttrici di soggetti pubblici e privati, ivi delle industrie farmaceutiche e delle di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
3.5. L'Associazione si avvale costantemente del proprio sito web e degli altri strumenti telematici per la pubblicazione dei materiali risultanti dalla propria attività scientifica, di formazione e di divulgazione.
Art. 4 - SOCI
4.1. L'Associazione rappresenta l'area della cardiologia universitaria ed è aperta ai cultori delle malattie cardiovascolari e a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e operano per la loro realizzazione.
Possono far parte dell'associazione:
4.1.a) i medici chirurghi specialisti in cardiologia nonché i titolari di specializzazione dichiarata, in base al diritto del paese di appartenenza, equipollente ai fini accademici, concorsuali o di servizio ovvero ad altro effetto legale;
4.1.b) i medici chirurghi e gli esercenti altre professioni sanitarie cultori di cardiologia e di materie affini;
4.1.c) i medici chirurghi specializzandi nelle discipline di cui alla lettera a);
4.1.d) gli studiosi e i professionisti esercenti nell'ambito di altre scienze e discipline cultori di cardiologia e di materie affini.
4.2. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale delibera su di essa. L'attribuzione della Sezione Regionale o Interregionale di competenza avviene in relazione alla sede di residenza o alla sede di lavoro del Socio.
4.3. Gli associati si dividono in:
4.3.a) Soci ordinari, con diritto di voto;
4.3.b) Soci seniores, con diritto di voto; 4.3.c) Soci d'onore, con diritto di voto;
4.3.d) Soci corrispondenti, senza diritto di voto;
4.3.e) Soci sostenitori, senza diritto di voto;
4.3.f) Soci benemeriti, senza diritto di voto; 4.3.g) Soci aggregati, senza diritto di voto.
4.4. Gli enti e le altre persone giuridiche, pubblici e privati, le associazioni, i comitati, le società e tutti gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano all'attività associati va per il tramite del proprio legale rappresentate ovvero della persona fisica designata in virtù dei rispettivi ordinamenti statutari.
4.5. L'iscrizione alla Società Italiana di Cardiologia comporta l'ammissione di diritto alla Federazione Italiana di Cardiologia ed alla Società Europea di Cardiologia, che avverrà con le modalità previste dai rispettivi statuti.
4.6. La temporaneità della partecipazione alla vita associativa è rigorosamente esclusa per tutte le categorie di Soci, tranne che per i Soci benemeriti e sostenitori.
Art. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI CON DIRITTO DI VOTO
5.1. Sono Soci con diritto di voto tutti coloro che, oltre a condividere le finalità statutarie dell'Associazione, abbiano versato le quote associative annuali, se dovute, con esclusione dei soci aggregati contemplati nell'Art. 6 comma 6.
5.2. L'entità, i termini e le modalità di versamento delle quote associati ve annuali sono determinate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
5.3. I Soci con diritto di voto si dividono in:
5.3.a) Soci ordinari;
5.3.b) Soci seniores;
5.3.c) Soci d'onore.
5.4. I Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa deliberata dall'Assemblea Plenaria su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale dichiara decaduti i Soci che per almeno 3 (tre) anni consecutivi non abbiano effettuato il pagamento della quota associati va. La riammissione, a domanda, del Socio dichiarato decaduto è subordinata all'integrale versamento delle quote insolute.
Il Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, dichiara decaduto il Socio che a vario titolo si sia reso responsabile di comportamenti gravi che confliggono con il prestigio, le finalità e gli interessi dell'Associazione. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
5.5. I Soci seniores sono i Soci, già ordinari, che abbiano superato il settantesimo anno di età; i Soci seniores sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
5.6. I Soci d'onore sono i Soci che sono stati Presidenti dell'Associazione. Sono inoltre Soci d'onore, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, studiosi italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze cardiologiche. I Soci d'onore sono esentati dal pagamento delle quote associative.
5.7. Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
5.8. L'ammissione decorre dalla data della relativa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
5.9. Alla delibera di accettazione dell'aspirante Socio, purché abbia effettuato il pagamento della quota associativa annuale, fa seguito l'iscrizione nel registro dei Soci.
Il diritto di voto nell'Assemblea può essere esercitato de corsi 180 (centoottanta) giorni dalla delibera di ammissione.
5.10. I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
5.10.a) per dimissioni volontarie, esercitabili, per iscritto, in qualsiasi momento;
5.10.b) per decesso o, per i soci diversi dalle persone fisiche, per scioglimento, cessazione o estinzione in forza di legge o dei rispettivi ordinamenti statutari;
5.10.c) per esclusione.
5.11. Fatto salvo il disposto del comma 4., il Consiglio Direttivo Nazionale, sentito l'interessato, delibera, con provvedimento motivato, l'esclusione del Socio che risulti non lievemente inadempiente negli obblighi contemplati dal presente Statuto.
Il Segretario Generale ne dà comunicazione, senza ritardo, all'interessato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
5.12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 comma 3 - del Codice Civile, contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 6 - SOCI SENZA DIRITTO DI VOTO
6.1. Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la nomina di Soci senza il diritto di voto nell'Assemblea Plenaria.
6.2. I Soci senza diritto di voto si distinguono in:
6.2.a) Soci corrispondenti;
6.2.b) Soci sostenitori;
6.2.c) Soci benemeriti;
6.2.d) Soci aggregati.
6.3. I Soci corrispondenti sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i cardiologi stranieri che ne facciano richiesta scritta e che, con la loro attività, risultino particolarmente vicini ai fini statutari dell'Associazione; i Soci corrispondenti sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
6.4. I Soci sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale tra le persone fisiche e giuridiche, le società e le associazioni che contribuiscono al sostegno delle attività dell'Associazione con il versamento di contributi e con il finanziamento di attività utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
6.5. I Soci benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale tra le persone fisiche e giuridiche, le società e le associazioni che abbiano contribuito in misura eminente alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
6.6. I soci aggregati sono gli infermieri professionali e i tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare che lavorino in strutture di cardiologia, angiologia, cardiochirurgia, chirurgia vascolare, radiologia e gli studenti dei corrispondenti corsi di laurea, nonché gli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia che ne facciano richiesta. Questi ultimi al conseguimento del titolo di laurea potranno diventare soci ordinari su richiesta.
I soci aggregati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea Plenaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. Per quanto riguarda le regole di ammissione e di esclusione dall'Associazione si applica l'art. 5 commi 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Essi hanno diritto a conoscere e a partecipare ai programmi e alle attività a loro dedicate promosse dall'Associazione.
Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI CON DIRITTO DI VOTO
7.1. I Soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associati va annuale; la quota associati va non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea Plenaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.
7.2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.
7.3. Ogni Socio con diritto di voto in regola con il pagamen to del contributo associativo, se dovuto, ha il diritto:
7.3.a) di partecipare alle Assemblee Plenarie, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, e di votare;
7.3.b) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
7.3.c) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.
7.4. Ogni Socio è obbligato:
7.4.a) ad osservare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
7.4.b) a mantenere un comportamento conforme alle finalità e agli interessi dell'Associazione.
7.5. Tutti i Soci aventi diritto di voto in regola con il pagamento delle quote associative, se dovute, hanno diritto all'elettorato attivo per il rinnovo delle cariche sociali.
7.6. L'elettorato passivo per il rinnovo delle cariche sociali spetta ai Soci aventi diritto di voto in regola con il pagamento delle quote associative, se dovute, e con i requisiti previsti dall'Art. 12 comma 2.
Art. 8 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
8.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal denaro e dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti nonché dagli incrementi di cui al comma successivo.
8.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
8.2.a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
8.2.b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata; 8.2.c) risultati gestionali positivi annui.
8.3. È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
8.4. L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
8.4.a) quote associative; 8.4.b) rendite patrimoniali;
8.4.c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
8.4.d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
8.4.e) attività marginali di carattere commerciale e manifestazioni;
8.4.f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
8.5. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo Nazionale che delibera sulla relativa utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
8.6. I proventi derivanti da attività commerciali e manifestazioni sono inseriti in apposita voce del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo; il Consiglio Direttivo Na zionale delibera sulla utilizzazione dei proventi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione
Art. 9 - BILANCIO
9.1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
9.2. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera lo schema del rendiconto consuntivo annuale che deve essere approvato dal1'Assemblea Plenaria dei Soci entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.
9.3. Lo schema del rendiconto consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro il quindicesimo giorno precedente la seduta dell'Assemblea Plenaria dei Soci. Deve essere pubblicato sul primo numero del notiziario dell'Associazione che esca dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale o pubblicato sul sito Internet istituzionale dell'Associazione.
9.4. Il Consiglio Direttivo Nazionale approva, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, uno schema di bilancio preventivo e lo sottopone, per l'approvazione, all'Assemblea Plenaria dei Soci entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
9.5. Lo schema di bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro il quindicesimo giorno precedente la seduta dell'Assemblea Plenaria per poter essere consultato da ogni associato.
9.6. Sul sito istituzionale dell'Associazione devono essere pubblicati entro dieci giorni successivi alla approvazione da parte dell'Assemblea Plenaria il rendiconto consuntivo, il bilancio preventivo e gli incarichi retribuiti.
9.7. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 10 - ORGANI
10.1. Gli organi dell'Associazione sono:
10.1.a) l'Assemblea Plenaria;
10.1.b) il Presidente;
10.1.c) il Consiglio Direttivo Nazionale;
10.1.d) il Segretario Generale;
10.1.e) il Tesoriere;
10.1.f) il Collegio dei Probiviri;
10.1.g) il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.
10.2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale possono inoltre essere costituite, a livello regionale o interregionale, Sezioni territoriali dell'Associazione alla cui direzione è posto un Consiglio Direttivo Regionale eletto dai Soci iscritti nella sezione territoriale corrispondente.
10.3. Le modalità di funzionamento, attribuzioni e compiti dei Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali e Interregionali, sono stabilite con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Le Sezioni Regionali e Interregionali sono costituite da almeno trenta Soci in regola col pagamento delle quote sociali.
Ogni Socio non può far parte di più di una Sezione.
I componenti del Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali e Interregionali durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
Le elezioni per il rinnovo dei Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali e Interregionali si svolgono contestualmente a quelle per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 11 - ASSEMBLEA PLENARIA
11.1. L'Assemblea Plenaria è costituita da tutti i Soci con diritto di voto in regola con il pagamento delle quote associative, se dovute. Sospende il diritto di voto il mancato pagamento di almeno numero una annualità.
11.2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del1'Associazione, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo; è convocata, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo Nazionale o sia richiesto da almeno un decimo degli Associati con diritto di voto. La convocazione è fatta dal Presidente almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione: a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, o mediante pubblicazione sulla rivista dell'Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Associazione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.
11.3. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
11.4. L'Assemblea Plenaria in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza - metà più uno - dei presenti.
11.5. Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai Soci mediante pubblicazione sulla rivista dell'Associazione.
11.6. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
11.6.a) eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
11.6.b) eleggere il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
11.6.c) eleggere il Collegio dei Probiviri;
11.6.d) nominare i Soci d'onore su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale;
11.6.e) approvare il bilancio preventivo;
11.6.f) approvare il rendiconto consuntivo;
11.6.g) deliberare gli indirizzi di impiego del patrimonio dell'Associazione;
11.6.h) deliberare sulle dismissioni e sull'utilizzo del patrimonio dell'Associazione;
11.6.i) approvare l'importo annuale delle quote associative;
11.6.j) determinare le linee di indirizzo dell'attività associativa;
11.6.k) approvare la relazione annuale sulle attività;
11.6.1) approvare i verbali delle proprie sedute;
11.6.m) deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo Nazionale.
11.7. L'Assemblea Plenaria ha, inoltre, la facoltà di delegare al Consiglio Direttivo Nazionale l'adozione degli atti e l'espressione delle manifestazioni di volontà che lo Statuto della FINSIC Srl attribuisce alla Società Italiana di Cardiologia in qualità di Socio unico.
11.8. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo Nazionale o sia richiesto da almeno un decimo degli Associati con diritto di voto. La convocazione è fatta dal Presidente almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione: a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o mediante pubblicazione sulla rivista dell'Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Associazione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
11.9. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida se sia presente la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti; in prima e in seconda convocazione l'Assemblea Plenaria delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza - metà più uno - dei presenti.
11.10. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto come previsto dall'articolo 21 - ultimo comma- del Codice Civile.
11.11. L'Assemblea Plenaria è presieduta dal Presidente del1'Associazione, coadiuvato da un Segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea, il quale, sotto la direzione del Presidente, ne redige il verbale. 11.12. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea ed approvato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
12.1. Il Consiglio Direttivo Nazionale esercita poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria per il perseguimento degli scopi dell'Associazione ed assicura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Plenaria dei Soci.
12.2. Il Consiglio Direttivo si compone:
a) del Presidente;
b) del Presidente uscente;
c) del Presidente eletto;
d) di otto componenti eletti dall'Assemblea tra i soci con diritto di voto.
Le candidature al Consiglio Direttivo devono essere presentate almeno 60 (sessanta) giorni prima delle elezioni.
La candidatura a componente del Consiglio Direttivo Nazionale deve essere presentata con una comunicazione sottoscritta da almeno venti soci; la candidatura a Presidente deve essere presentata con una comunicazione sottoscritta da almeno cinquanta soci.
Ogni Socio può sottoscrivere una sola candidatura a Consigliere e una sola candidatura a Presidente Eletto.
Possono candidarsi alla carica di Presidente coloro che abbiano ricoperto o ricoprano la carica di Componente del Consiglio Direttivo Nazionale, o rivestito o rivestano qualifica di amministratore di Finsic s.r.1. ovvero siano stati o siano componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IL CUORE SIAMO NOI - Fondazione Italiana Cuore e Circolazione ONLUS.
Possono candidarsi alle cariche sociali soltanto coloro che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alla attività dell'Associazione.
Le votazioni alle cariche elettive si svolgono in sede congressuale, a scrutinio segreto, anche attraverso procedure elettroniche, con durata e modalità atte ad assicurare a tutti gli associati che intendano esercitarlo il pieno esercizio del diritto di voto.
La commissione elettorale viene nominata in occasione dell'Assemblea dei Soci che si tiene entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.
12.3. Ai Consiglieri dell'Associazione si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
12.4. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
12.5. Il Consiglio Direttivo Nazionale si insedia su convocazione del Presidente Uscente; in caso di inerzia del Presidente Uscente vi provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Uscente o il Revisore Unico uscente.
12.6. Compete al Consiglio Direttivo Nazionale: 12.6.a) eleggere il Vice Presidente dell'Associazione;
12.6.b) eleggere il Segretario Generale dell'Associazione; 12.6.c) eleggere il Tesoriere dell'Associazione;
12.6.d) approvare la proposta di dotazione organica predisposta dal Segretario Generale;
12.6.e) approvare la proposta di struttura organizzativa predisposta dal Segretario Generale;
12.6.f) predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Plenaria;
12.6.g) sottoporre all'Assemblea Plenaria gli indirizzi e le proposte afferenti alla gestione dell'Associazione;
12.6.h) elaborare il bilancio preventivo nonché il documento di programmazione economica se ritenuto opportuno;
12.6.i) elaborare il rendiconto consuntivo;
12.6.j) proporre all'Assemblea Plenaria le linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j);
12.6.k) predisporre la determinazione della quota associativa annuale da versare da parte dei Soci;
12.6.l) deliberare l'ammissione dei Soci ordinari e aggregati;
12.6.m) nominare i Soci corrispondenti;
12.6.n) nominare i Soci sostenitori;
12.6.o) nominare i Soci benemeriti;
12.6.p) proporre all'Assemblea Plenaria la nomina dei Soci d'onore;
12.6.q) autorizzare il compimento di ogni atto o operazione di straordinaria amministrazione e comunque di importo eccedente i limiti eventualmente deliberati, per singolo atto o operazione ovvero in ragione di anno, con apposita deliberazione;
12.6.r) deliberare su ogni materia di interesse dell'Associazione.
12.7. Il Consiglio Direttivo nomina un Cornitato Scientifico per la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
12.8. Al fine di sviluppare e coordinare le attività dell'Associazione nei vari settori, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina le seguenti Commissioni:
12.8.a) Commissione per il Congresso;
12.8.b) Commissione per la Didattica e per la Formazione Permanente
12.8.c) Commissione per i Rapporti con le Sezioni Regionali;
12.8.d) Commissione per i Gruppi di Studio;
12.8.e) Commissione per la Ricerca.
I componenti delle Commissioni durano in carica per tre anni e comunque fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati e possono essere nuovamente nominati in via consecutiva solo per una volta.
12.9. Al fine di sviluppare la ricerca e la diffusione della cultura cardiologica in particolari settori, il Consiglio Direttivo Nazionale costituisce i Gruppi di Studio, ne controlla l'attività con cadenza biennale e può deciderne lo scioglimento.
Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti, fatto salvo il rimborso delle spese documentatamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico
Art. 13 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
In caso di morte, dimissioni o cessazione dalla carica per altra causa del Presidente, gli subentra il Presidente Eletto, il quale permane in carica per il tempo corrispondente alla durata residua del mandato del Presidente cessato nonché per la durata del mandato elettivo suo proprio.
In caso di morte, dimissioni o cessazione dalla carica per altra causa del Presidente Eletto, si procede a nuova elezione da parte dell'Assemblea Plenaria dei Soci.
13.1. In caso di morte, dimissioni o cessazione dalla carica per altra causa di un componente del Consiglio Direttivo Nazionale, compreso il Presidente Uscente, gli subentra colui che, nell'ultima elezione, abbia riportato il maggior numero di voti; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione dei Consiglieri mancanti con una nuova elezione da parte dell'Assemblea Plenaria dei Soci.
Nelle votazioni alle cariche associati ve elettive, in caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età.
13.2. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo Nazionale.
13.3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 14 - DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI
14.1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione degli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda l'iniziativa del Presidente o la richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono programmate semestre per semestre e il loro calendario viene comunicato ai membri del Consiglio Direttivo.
14.2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno sette giorni prima delle sedute ordinarie e almeno tre giorni prima delle sedute straordinarie.
14.3. La comunicazione della convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale può essere costituita da lettera raccomandata, fax o posta elettronica trasmessa agli indirizzi comunicati dai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale al momento dell'assunzione dell'incarico ovvero a seguito di successive variazioni.
14.4. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente riunito quando è presente la maggioranza - metà più uno - dei componenti.
I Consiglieri decadono dalla carica qualora non abbiano partecipato, nel corso dell'anno, almeno alla metà delle riunioni sono sostituiti dai primi dei del Consiglio Direttivo e non eletti.
14.5. In caso di urgenza, su richiesta di almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti il Consiglio Direttivo Nazionale può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
14.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono svolgersi anche per mezzo di videoconferenza e/o teleconferenza purché il Presidente sia in grado di accertare l'identità dei partecipanti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare i risultati della votazione, garantire agli intervenuti di partecipare alla discussione e votare sugli argomenti all'ordine del giorno in tempo reale; in questo caso il Consiglio Direttivo Nazionale si considererà tenuto nel luogo ove saranno contemporaneamente presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
14.7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano, con parere consultivo e senza diritto di voto, il Presidente della FINSIC Srl e il Presidente della Fondazione IL CUORE SIAMO NOI - Fondazione Italiana Cuore e Circolazione - Onlus. Su invito del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare ai lavori, con parere consultivo e senza diritto di voto, il Presidente della FIC nonché soci e consulenti dell'Associazione coinvolti nelle attività della stessa.
Art. 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
15.1. Ciascuna Sezione Regionale o Interregionale è retta da un Consiglio Direttivo, che viene eletto a scrutinio segreto dai membri della Sezione, con le modalità espresse nell'articolo 10 (dieci) terzo comma, e che resta in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo Regionale consta di un Presidente che dura in carica tre anni ed opera come Presidente Uscente nei tre anni successivi, di un Presidente Eletto, di un Vice Presidente, di un Segretario-Tesoriere e di almeno tre Consiglieri, per cui è composto da un minimo di otto a un massimo di undici membri.
15.2. Le modalità di funzionamento, di convocazione e di deliberazione sono le stesse di quelle del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Regionale si occupa di promuovere ed organizzare le attività scientifiche e didattico-formati ve della propria Regione. Ai membri dei Consigli Direttivi Regionali non spetta alcuna retribuzione.
15.3. È istituita la Consulta dei Presidenti delle Sezioni Regionali e Interregionali presieduta dal Presidente dell'Associazione e dal Consigliere che ha il compito di coordinare l'attività delle Sezioni Regionali e Interregionali. La Consulta si riunisce in seduta plenaria, con il Consiglio Direttivo della SIC, almeno una volta all'anno, per proporre e discutere progetti e linee di politica societaria che il Consiglio Direttivo successivamente svilupperà in maniera autonoma.
Art. 16 - ADUNANZE DEI CONSIGLI DIRETTIVI REGIONALI
16.1. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza - metà più uno - dei presenti.
16.2. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.
16.3. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.
16.4. Il Segretario Generale dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del Segretario Generale tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
16.5. Il verbale dell'adunanza è firmato dal Segretario Generale e dal Presidente dell'Associazione; quando qualcuno degli intervenuti si allontana ne viene fatta menzione nel verbale stesso.
16.6. Nel caso in cui le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale si svolgano per videoconferenza e/o teleconferenza, il verbale della seduta ne farà menzione.
16.7. Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione; la deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale determina i tempi ed i modi per l'espletamento del mandato nonché le modalità con cui il delegato dovrà informare il Consiglio Direttivo Nazionale del proprio operato.
16.8. Si applicano in ogni caso i principi generali degli articoli 2381 e 2388 del Codice Civile.
Art. 18 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE E PRESIDENTE ELETTO
Il Presidente assume la carica in via differita, con effetto dalla proclamazione dei risultati della votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo unitamente al quale è stato eletto. Sino all'assunzione, in via differita, della carica, il socio eletto alla carica di Presidente gode, per gli effetti di cui al presente statuto, della qualifica di Presidente Eletto".
17.2. Il Presidente esercita la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed esercita ogni altro potere contemplato dal presente Statuto.
17.3. Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile.
17.4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e l'Assemblea Plenaria, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale.
17.5. Il Presidente Eletto nel triennio antecedente l'assunzione della carica di Presidente svolge solo le funzioni di Consigliere.
Art. 18 - COMPITI DEL PRESIDENTE
18.1 Spetta al Presidente:
18.1.a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Plenaria dei Soci;
18.1.b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale;
18.1.c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
18.1.d) convocare e presiedere l'Assemblea Plenaria dei Soci;
18.1.e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
18.1.f) sottoscrivere gli atti e la corrispondenza da cui possono derivare impegni economici ed obbligazioni patrimoniali per l'Associazione;
18.1.g) sottoscrivere i contratti;
18.1.h) sottoscrivere la corrispondenza non attribuita alla competenza del Segretario Generale dal Consiglio Direttivo Nazionale;
18.1.i) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
18.1.j) assumere, nei casi d'urgenza i provvedimenti urgenti e indifferibili, sottoponendo senza indugio gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo.
18.2. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.
Art. - 19 SEGRETARIO GENERALE
19.1 Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi membri, su proposta del Presidente e a scrutinio segreto.
19.2. Sovraintende all'organizzazione e alla gestione amministrativa dell'Associazione.
19.3. Esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale e del Presidente dell'Associazione.
19.4. Adotta gli atti di gestione conseguenti alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo Nazionale.
19.5. Sottoscrive la corrispondenza in relazione alle competenze attribuitegli dal Consiglio Direttivo Nazionale.
19.6. Redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e lo sottoscrive unitamente al Presidente del1'Associazione.
19.7. Tiene l'archivio dell'Associazione tra cui il registro dei Soci, il registro dei verbali e/o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, il protocollo e la corrispondenza.
19.8. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da altra persona scelta dal Consiglio Direttivo Nazionale anche all'esterno del Consiglio medesimo.
19.9. Disbriga gli ulteriori compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 20 - TESORIERE
20.1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi membri, su proposta del Presidente e a scrutinio segreto.
20.2. Il Tesoriere ha il compito di:
20.2.a) gestire i rapporti con l'istituto di credito presso il quale sono depositati i fondi ed i titoli dell'Associazione;
20.2.b) verificare la congruità degli impegni di spesa assunti dal Consiglio Direttivo Nazionale con le disponibilità di cassa dell'Associazione;
20.2.c) predisporre, annualmente, una relazione sull'andamento della situazione economica dell'Associazione;
20.2.d) coadiuvare il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico nelle operazioni di controllo attribuite alla competenza dei Revisori.
Art. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI
21.1. L'Assemblea Plenaria, contemporaneamente ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e al Presidente Eletto, elegge un Collegio dei Revisori composto da tre membri, tra i quali almeno il Presidente sia iscritto nell'Albo dei Revisori Legali, o un Revisore Unico, sempre che risulti regolarmente iscritto nell'Albo dei Revisori Legali.
21.2. I Revisori durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo Nazionale e possono essere nuovamente nominati in via consecutiva solo per una volta.
21.3. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigere apposita relazione da allegare agli schemi di bilancio d'esercizio e di rendiconto consuntivo approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Svolge il suo compito secondo le norme del Codice Civile.
21.4. Per l'assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.
21.5. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori o al Revisore Unico è determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto della legislazione vigente.
21.6. I componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale su invito del Presidente dell'Associazione, con parere consultivo e senza diritto di voto.
21.7. Il Presidente del Collegio dei Revisori, è nominato dai componenti del Collegio stesso e stabilisce le modalità di funzionamento dell'organo.
21.8. Il Collegio dei Revisori è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
22.1. L'Assemblea Plenaria, contemporaneamente ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e al Presidente Eletto, elegge il Collegio dei Probiviri composto da cinque Soci ordinari con diritto di voto in regola con i pagamenti delle quote associative, se dovute.
22.2. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
22.3. Il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente.
22.4. Il Collegio dei probiviri:
a) decide i ricorsi avverso l'esclusione dall'Associazione;
b) dirime, a richiesta dell'interessato, le controversie tra singoli Soci e tra i Soci e gli organi dell'Associazione.
22.5. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono scritte e motivate.
22.6. Il Collegio dei Probiviri delibera con scrutinio palese a maggioranza dei componenti e previa audizione in contraddittorio tra le parti; le decisioni del Collegio sono inappellabili.
22.7. Il Segretario Generale partecipa ai lavori del Collegio dei Probiviri e provvede a verbalizzarne le sedute.
Art. 23 - DICHIARAZIONE E REGOLAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
L'Associazione adotta una politica di gestione dei conflitti di interesse in capo ai componenti il consiglio direttivo nazionale e i consigli direttivi regionali, in capo alle persone fisiche o giuridiche cui essa formalmente conferisca poteri di rappresentanza ovvero incarichi di assistenza o di consulenza in relazione a specifiche operazioni rilevanti nonché in capo alle persone collegate ai medesimi.
Si intende quale conflitto di interesse ogni situazione in cui alcuna delle persone indicate al comma precedente sia portatore di un interesse, patrimoniale o non patrimoniale, potenzialmente interferente con quello dell'Associazione ovvero potenzialmente idoneo a pregiudicarne la qualità ed eticità della produzione tecnico-scientifica.
23.2. L'assemblea plenaria, su proposta del consiglio direttivo nazionale, approva, nell'osservanza del principio di proporzionalità, apposito regolamento, recante:
23.2.a) individuazione dei soggetti da considerarsi collegati ai componenti i consigli direttivi nazionale e regionali e agli altri soggetti di cui al precedente comma primo ai fini della applicazione degli obblighi di dichiarazione dei conflitti di interesse e del procedimento di gestione dei medesimi;
23.2.b) previsione di specifici obblighi di tempestiva dichiarazione preventiva dei conflitti di interessi da parte dei componenti i consigli direttivi nazionale e regionali e delle persone fisiche o giuridiche cui l'Associazione formalmente conferisca poteri di rappresentanza ovvero incarichi di assistenza o di consulenza in relazione a specifiche operazioni rilevanti, in relazione a qualsiasi operazione, anche a titolo gratuito, rispetto alla quale possa configurarsi conflitto di interessi;
23.2.c) previsione dell'applicazione, a titolo necessario, a ciascuna operazione rispetto alla quale un conflitto di interessi sia stato dichiarato o comunque altrimenti risulti, di apposito procedimento di gestione, contemplante, in particolare, il rendimento, da parte di soggetto terzo indipendente ovvero da parte di apposito organismo interno, stabilmente costituito, la cui composizione e il cui funzionamento ne assicurino la completa indipendenza, di apposito parere in ordine alla convenienza nonché alla correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione stessa;
23.2.d) imposizione a carico dei componenti i consigli direttivi nazionale e regionali di specifici obblighi informativi, strumentali alla conduzione del procedimento di gestione dei conflitti di interessi, e previsione di misure idonee rivolte ad imporre consimili obblighi di informazione a carico dei soggetti terzi cui l'Associazione formalmente conferisca poteri di rappresentanza ovvero incarichi di assistenza o di consulenza in relazione a specifiche operazioni rilevanti;
23.2.e) previsione di specifiche misure da adottarsi nell'attività negoziale, volte a procurare la tempestiva dichiarazione dei conflitti di interesse in capo alle controparti;
23.2.f) istituzione di apposito registro dei conflitti di interesse e previsione delle modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso;
23.2.g) previsione di idonee misure rivolte a rimuovere, salvi i diritti di terzi, gli effetti delle operazioni che eventualmente risultino poste in essere in conflitto di interessi, in difetto di preventivo esperimento della procedura di gestione ovvero in contrasto con le risultanze della stessa;
23.2.h) previsione di sanzioni a carico dei soggetti sottoposti ad obbligo di dichiarazione dei conflitti di interessi per l'inosservanza dello stesso, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno in sede civile;
23.2.i) individuazione di operazioni o categorie di operazioni che, per la particolare natura o per la ridotta consistenza patrimoniale, possano essere escluse dall'applicazione del procedimento di gestione dei conflitti di interesse.
23.3. Il regolamento è sottoposto a revisione da parte del consiglio direttivo con periodicità almeno biennale e, comunque, ogni volta che evidenze applicative sopravvenute lo ri chiedono; il consiglio direttivo sottopone all'assemblea plenaria eventuale proposta di variazione o integrazione.
Art. 24 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO E DI SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
24.1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Plenaria dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
24.2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con le presenze e le maggioranze di cui all'articolo 11 comma 8 e 9 del presente Statuto.
24.3. Lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale e sottoposti alla deliberazione dell'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
24.4. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
24.5. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci dell'Associazione.
Art. 25 - CONTROLLI
Il tipo e la qualità delle attività formative svolte dall'Associazione sono assoggettate a verifiche periodiche, anche esterne, secondo le modalità e con il sistema deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 26 - NORME GENERALI
Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dal decreto del Ministero della Salute 31 maggio 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004).
NORME TRANSITORIE
Per i soci la cui ammissione sia stata deliberata meno di centottanta giorni prima dell'approvazione della delibera di modifica dello statuto, il termine di cui all'articolo 5.9 si computa, comunque, a decorrere dal giorno in cui essi hanno conseguito l'ammissione.
La disposizione dell'articolo 10.3, nel testo risultante della modifica statutaria, si applica, anche con effetto per il Presidente Eletto che, per effetto del rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale o Interregionale di appartenenza, assume la carica, a decorrere dal primo rinnovo dei Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali e Interregionali successivo alla approvazione della modifica statutaria medesima.
La disposizione dell'articolo 12.4, nel testo risultante della modifica statutaria, si applica a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale successivo alla approvazione della modifica statutaria medesima.
La disposizione dell'articolo 12.8, ultimo periodo, nel testo risultante della modifica statutaria, si applica a decorrere dal primo atto di nomina delle Commissioni successivo alla approvazione della modifica statutaria medesima.
La disposizione dell'articolo 17.3, nel testo risultante della modifica statutaria, si applica altresì al Presidente Eletto che, per effetto del primo rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale successivo alla approvazione della delibera di modifica dello statuto, assume la carica di Presidente dell'Associazione.
La disposizione dell'art. 21.2, nel testo risultante della modifica statutaria, si applica a decorrere dal primo atto di nomina dei Revisori successivo alla approvazione della modifica statutaria medesima.
La disposizione dell'art. 22.2, nel testo risultante della modifica statutaria, si applica a decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Probiviri successivo alla approvazione della modifica statutaria medesima.
Regolamento sui conflitti di interesse